STATUTO SIGIM

CAPO I
SEDE E AFFILIAZIONE

Art. 1
Il Sindacato Giornalisti Marchigiani è l’organizzazione sindacale unitaria dei giornalisti della regione. Ha sede ad Ancona.
L’Associazione, costituita in base al presente Statuto, aderisce alla Federazione Nazionale della Stampa Italiana di cui accetta Statuto e Regolamento.

FINALITA’

Art. 2
L’Associazione, che non ha fini di lucro, nello spirito di solidarietà tra colleghi, ha lo scopo di:
- garantire che, attraverso coloro che esercitano la professione giornalistica, sia pienamente applicato il diritto di ogni cittadino a essere informato in maniera comprensibile, trasparente, corretta e completa, nella rigorosa tutela dei soggetti deboli e nel rispetto dei diritti della persona, della privacy e dei soggetti sociali;
- garantire ai giornalisti la tutela sindacale e occupazionale, rappresentare gli iscritti nei confronti di terzi, sia in campo regionale sia nazionale, per la stipula di accordi contrattuali territoriali, l’applicazione dei contratti di categoria, la soluzione di vertenze collettive e individuali;
- favorire e controllare l’applicazione dei contratti giornalistici di lavoro dipendente nelle redazioni che operano nelle Marche attraverso qualsiasi media o piattaforma distributiva, contrastando l’abusivismo nell’esercizio della professione giornalistica attraverso la regolarizzazione delle singole posizioni, e garantendo l’assistenza necessaria ai Comitati e ai Fiduciari di redazione eletti secondo le norme federali e dei contratti stessi;
- assistere i colleghi free lance agevolando una corretta e genuina applicazione dei contratti di lavoro autonomo secondo le norme e la legislazione vigente;
- difendere e sviluppare la libertà di stampa, il pluralismo dell’informazione e la possibilità di accesso alle fonti;
- facilitare l’accesso alla professione giornalistica e la migliore qualificazione professionale dei giornalisti, anche attraverso strumenti e iniziative specifiche di formazione, studio e ricerca;
- favorire una sempre maggiore conoscenza e consapevolezza dei diritti e dei doveri propri della professione giornalistica;
- affermare e difendere l’unità della categoria, di fronte a qualsiasi tentativo di discriminazione, impegnandosi in particolare per l’affermazione del principio delle pari opportunità;
- assumere tutte le iniziative opportune per il rafforzamento dell’unità della categoria, per la sua promozione sociale e culturale, per il consolidamento dei rapporti di colleganza e solidarietà tra i soci, per il miglioramento delle loro condizioni di vita, di lavoro;
- concorrere, in casi di particolare gravità e rilevanza, alla tutela legale di colleghi in difficoltà economiche nei limiti dell'apposito Fondo che il Consiglio Direttivo provvederà a costituire;
- collaborare con l’Ordine dei Giornalisti, l’Inpgi, la Casagit, e il Fondo Pensione complementare dei giornalisti italiani per un sempre maggiore sviluppo della professione e per la sua tutela dal punto di vista legale, previdenziale, assistenziale e deontologico;
- vigilare sull’attività dei gruppi regionali di specializzazione costituiti all’interno del Sigim;
- adempiere a tutti i compiti che la legge, le norme sindacali e lo Statuto e il Regolamento della Fnsi attribuiscono all’Associazione o le attribuiranno in futuro in rappresentanza della categoria dei giornalisti;
- diffondere la propria attività attraverso il periodico Il Sommario e/o la testata online ilsommario.com dei quali il Sindacato Giornalisti Marchigiani è proprietario ed editore, e dei quali, salvo sua espressa rinuncia, il Segretario del Sigim è automaticamente direttore responsabile dal momento dell’assunzione dell’incarico sindacale.
La struttura organizzativa territoriale dell’Associazione è unitaria. Su richiesta di almeno un quinto dei soci, il Consiglio Direttivo potrà tuttavia decidere l’istituzione di sezioni territoriali che consentano una più efficace organizzazione dell'Associazione per aree omogenee. Il funzionamento delle sezioni territoriali sarà articolato sulla base di un apposito regolamento.

SOCI E QUOTE

Art. 3
I soci si dividono in due categorie:
- giornalisti Professionali;
- giornalisti Collaboratori.
L’iscrizione dei giornalisti in ciascuna categoria è deliberata dal Consiglio Direttivo, in obbedienza ai criteri fissati dallo Statuto e dal Regolamento Fnsi le cui eventuali variazioni avranno effetto automatico.
La condizione di socio è incompatibile con quella di dipendente retribuito dall’Associazione.

Art. 4
Per esercitare i diritti di socio è necessario essere in regola con il pagamento delle quote sociali entro i termini fissati dal presente Statuto.
La prima iscrizione avrà validità solo dopo l’effettivo pagamento della quota, con sottoscrizione della delega alla trattenuta sindacale, o versamento della quota sociale, contestuale alla presentazione della domanda. In caso di pagamento con bonifico, copia dello stesso andrà accluso alla domanda.
Per le iscrizioni effettuate prima della delibera annuale del Consiglio Direttivo vale la quota sociale dell’anno precedente da conguagliarsi entro 60 giorni dalla delibera di riferimento.
L’iscrizione non ratificata dal Consiglio Direttivo comporta l’annullamento della delega o la restituzione della quota eventualmente versata.

Art. 5
Per i giornalisti Professionali dipendenti con contratto Fnsi o pensionati Inpgi la quota sociale di contribuzione con delega aziendale o Inpgi alla relativa trattenuta sulla busta paga o sulla pensione è deliberata dal Consiglio Direttivo sulla base delle norme contrattuali.
Nei casi di contribuzioni di cui al comma precedente incapienti rispetto ai minimi annuali stabiliti dal Consiglio Direttivo, esse vanno integrate dal Socio entro il 30 settembre di ogni anno alla ricezione di idonea richiesta presentata dall'Amministratore.
Per tutti gli altri giornalisti Professionali (assunti a tempo indeterminato con contratti non sottoscritti dalla Fnsi, pensionati non Inpgi, assunti a tempo determinato con qualsiasi contratto, iscritti alle liste di disoccupazione Fnsi-Fieg, inoccupati, lavoratori autonomi, iscritti d’ufficio o come free lance al registro dei praticanti, iscritti alle scuole di giornalismo riconosciute dall’Ordine), la quota sociale di contribuzione è deliberata dal Consiglio Direttivo con la maggioranza qualificata dei due terzi (in assenza di delibera vale la quota dell'anno precedente) e va rinnovata entro il 30 settembre di ogni anno.
Qualora abbia denunciato un reddito complessivo certificato dalla dichiarazione dei redditi inferiore alla media parametrale biennale in base alla quale la Fnsi obbliga all'iscrizione tra i soci Professionali, il socio Professionale in difficoltà economiche può richiedere di versare una quota ridotta, annualmente stabilita dal Consiglio direttivo, previa trasmissione dell’ultima dichiarazione dei redditi o autocertificazione di mancata presentazione della stessa.
Il diritto alla quota ridotta comporta:
- l’immediato conguaglio dell’annualità in corso in caso di contratto a tempo determinato con reddito superiore alla media parametrale biennale di cui al comma precedente;
- l’immediata sottoscrizione della delega alla trattenuta sindacale a decorrere dal giorno d’inizio del rapporto di lavoro, in caso di contratto a tempo indeterminato.
Per i giornalisti Collaboratori il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente una quota fissa, fermo restando il pagamento del contributo federale, da versare entro il 30 settembre di ogni anno.
L’iscritto decadrà automaticamente da socio, alla data del 30 novembre.
Il socio moroso, Professionale o Collaboratore, non può firmare liste, né candidarsi, né essere eletto, né esercitare il diritto di voto in Assemblea generale dei soci.
Il socio Professionale o Collaboratore, cancellato per morosità o dimissioni, potrà reiscriversi al Sigim in qualsiasi momento ma perderà la precedente anzianità sociale.

Art. 6
Il rapporto associativo tra i giornalisti è improntato ai seguenti principi che trovano concreta disciplina nel presente Statuto:
1) uniformità del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo;
2) esclusione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa in presenza dei requisiti richiesti;
3) diritto di voto per gli iscritti per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti, per l’elezione del Consiglio direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri, per l’approvazione del bilancio annuale a consuntivo e a preventivo, nonché per tutte le altre deliberazioni dell’Assemblea Generale ordinaria e straordinaria;
4) eleggibilità libera degli organi di cui al comma 3;
5) principio del voto singolo di cui all’art. 2532, secondo comma, del Codice Civile;
6) sovranità dell’Assemblea Generale degli iscritti;
7) pubblicità delle convocazioni dell’Assemblea Generale, delle relative deliberazioni, dei bilanci e dei rendiconti;
8) intrasmissibilità del rapporto associativo e di eventuali contributi connessi e non rivalutabilità dei medesimi.

Art. 7
La qualità di socio si perde per:
a) radiazione
b) morosità
c) dimissioni
d) perdita dei requisiti di cui all’art. 3


CAPO II

ORGANI SOCIALI

Art. 8
Organi dell’Associazione sono:
- l’Assemblea Generale;
- il Consiglio Direttivo;
- l’Ufficio di Segreteria;
- il Segretario, il Segretario aggiunto, l'Amministratore;
- la Consulta Sindacale;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Collegio dei Probiviri.

Art. 9
L’Assemblea Generale è la struttura di base del sindacato; è costituita dai soci e ha potere d’indirizzo.
L’Assemblea Generale è convocata in via ordinaria ogni anno entro il 31 marzo, con obbligo di riunirsi entro il 31 maggio, per l’esame della relazione di politica sindacale del Segretario e l’approvazione dei rendiconti preventivo e consuntivo, oltre che per la discussione di ogni altro argomento iscritto all’ordine del giorno dal Consiglio Direttivo di propria iniziativa o su richiesta di almeno un quinto dei soci.
L’Assemblea Generale si riunisce in via straordinaria ogniqualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, oppure entro trenta giorni quando almeno un quinto dei soci ne faccia richiesta al Consiglio Direttivo indicando gli argomenti da trattare.
E’ ammessa, nel caso sia necessario trattare argomenti che interessano una sola categoria di iscritti, la convocazione di Assemblee straordinarie di soli giornalisti Professionali o Collaboratori.

Art. 10
L’Assemblea Generale è convocata dal Segretario su delibera del Consiglio Direttivo.
Per le Assemblee ordinarie, l’avviso di convocazione dovrà contenere le materie all’ordine del giorno e dovrà essere inviato almeno dieci giorni prima.
Le Assemblee straordinarie possono essere convocate anche con preavviso minore, o, nei casi di particolare urgenza, attraverso la diffusione di un comunicato stampa da inviare alle agenzie di stampa e ai principali organi di informazione delle Marche.
Gli avvisi di convocazione per le Assemblee ordinarie e straordinarie vanno inviate on line alla casella di posta elettronica comunicata al Sigim da ogni iscritto e valida fino a revoca. I soci che preferissero ricevere avvisi cartacei via posta ordinaria devono espressamente segnalare la propria scelta.

Art. 11
Per la validità delle Assemblee in prima convocazione occorre l’intervento di almeno la metà più uno dei soci. Trascorsa un’ora da quella fissata per la prima convocazione, le Assemblee si riuniscono in seconda convocazione e saranno valide qualunque sia il numero degli intervenuti.

Art. 12
Le Assemblee sono dichiarate aperte dal Segretario dell’Associazione e nominano tra i soci presenti il proprio Presidente e un Segretario verbalizzante.

Art. 13
All'Assemblea Generale partecipano i soci che siano in regola con l’iscrizione e il versamento delle quote sociali.
Le deliberazioni dell’Assemblea Generale sono tutte adottate a maggioranza dei soci presenti.
Le votazioni, ad eccezione di quelle che riguardano persone (che avvengono sempre a scrutinio segreto), si effettuano di norma per alzata di mano.
Su richiesta di almeno un terzo dei soci presenti esse possono avvenire a scrutinio segreto o per appello nominale.
L’eventuale mozione di sfiducia al Consiglio Direttivo può essere presentata in Assemblea Generale dei soci, controfirmata da almeno un terzo degli iscritti, e dovrà essere discussa in una successiva Assemblea Generale da convocarsi entro 60 giorni.

Art. 14
Il Consiglio Direttivo si compone di nove consiglieri, sette Professionali e due Collaboratori, eletti dai soci con votazioni separate per categoria.

Art. 15
Ai lavori del Consiglio Direttivo sono sempre convocati, con ruolo consultivo, i componenti della Giunta o del Consiglio nazionale della Fnsi iscritti al Sigim e il Coordinatore della Consulta sindacale.
Ai lavori del Consiglio Direttivo possono inoltre essere convocati, a discrezione del Segretario e con ruolo consultivo:
- la Consulta sindacale;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Presidente del Consiglio Regionale dell’Ordine dei Giornalisti purché iscritto al Sigim;
- i Fiduciari regionali dell’Inpgi e della Casagit purché iscritti al Sigim.

Art. 16
Il Consiglio Direttivo è il massimo organo dell’Associazione:
- stabilisce la linea politica sindacale associativa, sulla base degli orientamenti espressi dall’Assemblea Generale;
- delibera la convocazione dell’Assemblea Generale ordinaria e straordinaria e ne fissa l’ordine del giorno;
- provvede all’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea Generale sia direttamente, sia attraverso l'Ufficio di Segreteria, sia per mezzo di speciali Commissioni, anche costituite pro tempore, del cui operato assume la responsabilità;
- provvede all’ammissione e alla cancellazione dei soci secondo le norme previste dal presente Statuto; ha facoltà di procedere, con motivazione, al deferimento dei soci al Collegio dei Probiviri;
- fissa le quote associative stabilendo le modalità di riscossione;
- definisce l’esercizio finanziario che decorre dall’1 gennaio al 31 dicembre; redige il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo da presentare all’Assemblea Generale ordinaria, fissa gli indirizzi per le spese ordinarie, delibera quelle straordinarie, sorveglia l’impiego e la conservazione del patrimonio sociale, cura l’aggiornamento dell’inventario, delibera eventuali iniziative di autofinanziamento;
- delibera il numero dei componenti della Commissione regionale dei lavoratori autonomi e ne nomina il Coordinatore;
- regola il rapporto di lavoro del personale dipendente e ne disciplina l’attività;
- tiene i rapporti con i Cdr e i Fiduciari di redazione operanti in regione nel rispetto dei compiti previsti dai contratti di lavoro;
- promuove rapporti con gli altri sindacati operanti nei settori o nei comparti nei quali la Fnsi non abbia rappresentanza esclusiva, a partire dalla pubblica amministrazione;
- attiva iniziative di solidarietà;
- esercita ogni altro compito necessario per il buon andamento dell’Associazione;
- svolge tutte le funzioni non assegnate ad altri organi.

Art. 17
Nella riunione di insediamento convocata dal Consigliere professionale singolarmente più votato entro quindici giorni dalla data della proclamazione degli eletti, con obbligo di effettivo svolgimento entro i quindici giorni successivi alla data di convocazione, il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno, a scrutinio segreto, un giornalista Professionale alla carica di Segretario.
Risulta eletto alla prima votazione il Consigliere che abbia riportato almeno cinque voti. Se nessun candidato raggiunge il quorum richiesto, si procede a una seconda votazione, al termine della quale viene proclamato Segretario il candidato che ha riportato il maggior numero di voti.
Il Consiglio elegge inoltre tra i suoi membri:
- con unica votazione segreta e a maggioranza semplice, un Segretario aggiunto Professionale e un Amministratore;
- con votazioni segrete, distinte per categorie e a maggioranza semplice, un Vice Segretario Professionale e un Vice Segretario Collaboratore.
A parità di voti, risulta eletto il candidato che ha ricevuto maggiori consensi nell’elezione del Consiglio Direttivo. In caso, ancora, di parità di voti, si applica l’ultimo comma del successivo art. 48.

Art. 18
Il Consiglio Direttivo potrà in qualsiasi momento revocare il mandato al Segretario, al Segretario aggiunto e all’Amministratore, tutti insieme o singolarmente, approvando una mozione di sfiducia motivata.
La mozione, firmata da almeno tre consiglieri, dovrà essere presentata al Segretario, il quale avrà l’obbligo di inserirla nell’ordine del giorno di una riunione del Consiglio da convocarsi e svolgersi entro trenta giorni.
Il Consiglio Direttivo si esprimerà sulla mozione a scrutinio segreto. La mozione s’intenderà approvata se avrà ottenuto il consenso di almeno cinque consiglieri.
Il Consiglio Direttivo potrà in qualsiasi momento revocare il mandato al Vice Segretario Professionali approvando una mozione di sfiducia motivata, presentata al Segretario da almeno tre consiglieri della stessa categoria.
I Consiglieri Professionali si esprimeranno sulla mozione a scrutinio segreto. La mozione si intenderà approvata se avrà ottenuto il consenso di almeno quattro consiglieri.

Art. 19
In caso di cessazione dall’incarico per dimissioni, approvazione della mozione di sfiducia, o altro motivo, il Segretario, il Segretario aggiunto, i Vice Segretari e l’Amministratore vengono sostituiti con le procedure di cui all’articolo 17. Fino all’avvenuta sostituzione gli stessi restano in carica per l’ordinaria amministrazione. La scadenza del mandato dei nuovi eletti sarà comunque quella dei loro predecessori nell’incarico.

Art. 20
Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno sei volte all'anno su convocazione del Segretario, che fissa l’ordine del giorno dei lavori.
Alla formazione dell’ordine del giorno possono concorrere tutti i Consiglieri. Il punto proposto per iscritto da almeno quattro Consiglieri va obbligatoriamente inserito all’ordine del giorno nella prima riunione utile e comunque entro il termine massimo di 45 giorni.
La convocazione avviene normalmente per lettera o e-mail, da inviarsi al domicilio o alla casella di posta elettronica indicata dai Consiglieri, almeno otto giorni prima della data fissata. In caso di urgenza, il Consiglio può essere convocato anche telefonicamente, via e-mail o con telegramma, con un preavviso minimo di 24 ore.
Il Consiglio Direttivo è in numero legale per deliberare con la presenza, in prima convocazione, di almeno cinque Consiglieri; in seconda convocazione, a distanza di almeno un’ora dalla prima, con la presenza di quattro Consiglieri.
Per le riunioni del Consiglio Direttivo è ammesso l’utilizzo di tecnologie e di registrazioni multimediali, purché sia garantito il corretto e trasparente svolgimento dei lavori e risulti, a verbale, l’effettiva partecipazione dei Consiglieri.

Art. 21
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo vengono prese a maggioranza semplice. In caso di parità è determinante il voto del Segretario.
Le votazioni del Consiglio Direttivo sono di norma palesi. Sono segrete ogni qualvolta si tratti di persone. In caso di parità nel voto segreto, il Segretario (o in sua assenza il Segretario aggiunto) può esplicitare il proprio voto affinché la delibera abbia la maggioranza.

Art. 22
Il Consigliere che non intervenga, senza giustificato o dichiarato motivo, a tre sedute consecutive del Consiglio Direttivo sarà considerato decaduto, e il Consiglio dovrà deliberare la sua sostituzione nella prima riunione utile.

Art. 23
In caso di sopravvenuta indisponibilità permanente di un Consigliere per dimissioni o altro motivo, gli succede il primo dei candidati non eletti nella stessa lista.
Le dimissioni irrevocabili diventano immediatamente esecutive se date per iscritto.
In caso contrario, sono poste in discussione al primo punto nel Consiglio Direttivo successivo. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di respingere le dimissioni a maggioranza semplice. Qualora le dimissioni vengano reiterate, anche verbalmente, diventano immediatamente esecutive e il Consigliere dimissionario dovrà abbandonare la seduta.
La surroga del Consigliere dimissionario avverrà come primo punto all’ordine del giorno nella prima convocazione utile del Consiglio Direttivo.
Qualora non sia possibile provvedere alla sostituzione, il Consiglio prosegue la sua attività fino alla scadenza del mandato pur con un numero limitato di componenti, purché restino in carica almeno 5 Consiglieri.
In mancanza anche di questo numero minimo, il Consiglio Direttivo resta in carica per l'ordinaria amministrazione e convoca elezioni tra il 45° e il 90° giorno successivi.

Art. 24
Il Segretario ha la rappresentanza giuridica e morale dell’Associazione ed è garante della corretta applicazione dello Statuto.
Ha la firma sociale, con tutti i poteri che ne derivano.
Convoca le Assemblee, convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Ufficio di segreteria, nomina il Coordinatore della Consulta sindacale, convoca su istanza del Coordinatore le riunioni della Consulta sindacale, convoca su istanza del Coordinatore regionale dei lavoratori autonomi eventuali assemblee di settore, sovrintende all’esecuzione delle deliberazioni di tutti gli organi dell’Associazione.
Informandone prontamente gli altri componenti del Consiglio Direttivo e senza ledere le prerogative dell’Ufficio di Segreteria di cui al successivo art. 27, ha la facoltà di delegare speciali compiti a uno o più componenti del Consiglio Direttivo o a uno o più dei Consiglieri nazionali iscritti al Sigim.
Al rinnovo delle cariche sociali richiede al Consiglio dell’Ordine degli avvocati della Provincia di Ancona la prevista nomina del Collegio arbitrale di cui al successivo art. 47.
In caso di urgenza, adotta le opportune deliberazioni, sottoponendole appena possibile alla ratifica del Consiglio Direttivo.
Tiene il protocollo dell'attività ed esercita gli atti di ordinaria amministrazione.
In caso di impedimento temporaneo, il Segretario è sostituito, nell’ordine, dal Segretario aggiunto, dal Vice Segretario Professionale, o, in sua assenza, dal Vice Segretario Collaboratore.

Art. 25
Il Consigliere Amministratore provvede alla tenuta della contabilità e all’aggiornamento costante della situazione patrimoniale e amministrativa dell'Associazione.
Vigila sulla regolarità delle spese e degli incassi, secondo le delibere e le direttive del Consiglio direttivo.
Controlla la regolarità delle riscossioni delle quote sociali e tiene in evidenza la posizione contributiva dei singoli iscritti.
Firma, congiuntamente al Segretario, o su sua delega, tutti gli atti e i documenti finanziari e contabili della Associazione.
Propone al Consiglio e quindi mette in essere tutte le iniziative opportune per garantire all’Associazione le risorse patrimoniali e finanziarie necessarie per il conseguimento degli scopi sociali.

Art. 26
Le cariche di Segretario, Segretario aggiunto, Vice Segretario, Amministratore, Consigliere sono incompatibili con incarichi regionali nell’Inpgi, nella Casagit e nell’Ordine dei giornalisti; sono compatibili con incarichi sindacali derivanti dal ruolo.
A pena di decadenza automatica, i soci eletti in Consiglio Direttivo hanno sette giorni di tempo dal giorno successivo alla proclamazione degli eletti per notificare al Sigim, nella persona del legale rappresentante, la prova delle dimissioni irrevocabili dagli incarichi regionali fonte di incompatibilità.
Nessun Consigliere può rivestire la carica di Segretario regionale per tre consiliature consecutive per l'intera durata del mandato.
Nessuna carica può essere ricoperta da soci Professionali o Collaboratori che abbiano incarichi politici o sociali in organizzazioni o associazioni di editori di giornali, radiotelevisioni o editori in genere.

Art. 27
Con il compito di attuare le delibere del Consiglio Direttivo, di seguire le vertenze e l’attualità sindacale opera l’Ufficio di segreteria.
L’Ufficio di Segreteria si riunisce con la costanza e la continuità richieste dall’attività associativa e comunque ogniqualvolta il Segretario ne ravveda la necessità.
L’Ufficio di Segreteria può essere convocato anche telefonicamente, via e-mail o con telegramma, con un preavviso minimo di 24 ore.
Ne fanno parte come membri votanti: il Segretario, il Segretario aggiunto, i due Vice Segretari, l’Amministratore.
Ne fanno parte come membri a chiamata: i componenti della Giunta o del Consiglio nazionale della Fnsi iscritti al Sigim; il Coordinatore della Consulta sindacale; i Consiglieri delegati o esperti del settore e dei settori oggetto di discussione o di vertenza.
Le decisioni dell’Ufficio di Segreteria sono assunte a maggioranza semplice dei membri votanti.
In caso di parità è determinante il voto del Segretario (o in sua assenza del Segretario aggiunto).
Le votazioni sono di norma palesi. Sono segrete ogni qualvolta si tratti di persone.
In caso di parità nel voto segreto, il Segretario (o in sua assenza il Segretario aggiunto) può esplicitare il proprio voto affinché la decisione abbia la maggioranza.
Nel caso di vertenze sindacali a delegazione ristretta, questa è decisa dal Segretario.

Art. 28
La Consulta sindacale informa il Consiglio Direttivo sulle specifiche situazioni aziendali e di settore e dibatte su ogni argomento sindacale ritenuto di interesse collettivo. A maggioranza dei presenti può presentare mozioni al Consiglio Direttivo o all’Assemblea Generale.
La Consulta sindacale è composta da:
- i componenti Professionali e Collaboratori del Consiglio Direttivo dell’Associazione;
- i componenti dei Comitati e i Fiduciari di redazione operanti nell’ambito territoriale di competenza purché iscritti al Sigim;
- i componenti iscritti al Sigim della Giunta, del Consiglio nazionale, dei Dipartimenti, delle Commissioni Contratto e dell’Assemblea nazionale dei lavoratori autonomi della Fnsi;
- i presidenti dei Gruppi di specializzazione del Sigim (o i loro delegati per iscritto);
- il Coordinatore regionale dei lavoratori autonomi (o un suo delegato per iscritto).
I lavori della Consulta sindacale sono organizzati da un Coordinatore - nominato dal Segretario - che resta in carica per l’intero mandato. In caso di cambio del Segretario durante la Consiliatura, il Coordinatore decade ed è sostituito con le stesse procedure di cui sopra.
In caso di specifiche situazioni, ai lavori della Consulta possono essere invitati anche i Cdr delle  testate nazionali con la propria redazione centrale al di fuori delle Marche.

Art. 29
Ai sensi degli art. 42-43-44-45 del Regolamento della Fnsi, è istituita la Commissione regionale dei lavoratori autonomi. Ogni modifica in materia del Regolamento o dello Statuto Fnsi sarà automaticamente recepita.
In caso di elezioni per i componenti della Commissione regionale o dell’Assemblea nazionale dei lavoratori autonomi, tra gli aventi diritto ai sensi del comma precedente e delle relative circolari Fnsi, saranno ammessi all’elettorato attivo e passivo solo quanti autocertificheranno il possesso dei requisiti richiesti impegnandosi a produrre - su richiesta degli organi associativi - eventuale documentazione di verifica e controllo.

Art. 30
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto di tre membri, due Professionali e un Collaboratore, eletti da tutti i soci con votazioni separate per categoria.
Il Collegio ha i compiti previsti dal Codice civile; in particolare esercita il controllo dei conti dell’Associazione, vigila sulla tenuta dei libri contabili ed esamina i bilanci, sui quali redige annualmente una relazione da esporre all’Assemblea Generale. Inoltre redige un rendiconto semestrale, con indicazione analitica delle spese da esporre al Consiglio Direttivo.
Nella seduta di insediamento, convocata dal Segretario dell’Associazione, il Collegio elegge a scrutinio segreto il suo Presidente che convoca le riunioni, stila l’ordine del giorno delle sedute, redige i verbali e firma le comunicazioni al Consiglio Direttivo o al Segretario.
La carica di componente del Collegio dei Revisori dei conti è incompatibile con qualsiasi altra carica all’interno del Sigim, della Fnsi, dei Gruppi di specializzazione, dell’Ordine dei giornalisti, dell’Inpgi, della Casagit e dell’Fpcgi.
Nell’esercizio delle sue funzioni il Collegio dei Revisori dei conti è coadiuvato dal personale tecnico, amministrativo, fiscale e giuridico dell’Associazione.

Art. 31
Il Collegio dei Probiviri è composto di tre membri, due Professionali e un Collaboratore, eletti da tutti i soci con votazioni separate per categoria.
Nella seduta d’insediamento, convocata dal Segretario dell'Associazione, il Collegio elegge a scrutinio segreto il suo Presidente che convoca le riunioni, stila l’ordine del giorno delle sedute, tiene il protocollo dell’attività (separato da quello degli altri organi sociali), redige i verbali e firma le comunicazioni al Consiglio Direttivo o al Segretario.
La carica di componente del Collegio dei Probiviri è incompatibile con qualsiasi altra carica all’interno del Sigim, della Fnsi, dei Gruppi di specializzazione, dei Comitati di redazione, dell’Ordine dei giornalisti, dell’Inpgi, della Casagit e dell’Fpcgi.

Art. 32
Il Collegio dei Probiviri ha i seguenti compiti:
- regola le controversie relative alla disciplina associativa e sindacale dei giornalisti iscritti ad eccezione dei ricorsi elettorali di cui al successivo art. 47;
- giudica sulle azioni degli iscritti che possano ledere il prestigio dell’organizzazione;
- esperisce tentativi di amichevole composizione nelle controversie tra gli iscritti;
- è investito di funzione disciplinare in merito al loro comportamento non conforme alla correttezza statutaria;
- può costituirsi in Collegio arbitrale di primo grado qualora due o più iscritti ricorrano concordemente a esso per promuovere un lodo;
- può costituirsi in Giurì d’onore qualora un iscritto ricorra a esso per promuovere un lodo.

Art. 33
Il Collegio dei Probiviri opera in tre fasi:
- istruttoria: nella quale, seguendo ordine cronologico e con voto segreto, vaglia le fattispecie all’ordine del giorno e ne valuta la congruità e procedibilità rispetto al vigente Statuto informando l’esponente dell’esito qualora l’esposto sia giudicato improcedibile;
- conciliativa: nella quale invita le parti a comporre le controversie;
- decisionale: nella quale, in sede disciplinare o arbitrale, con voto segreto delibera lodi, risoluzioni  o sanzioni dopo aver ricevuto le memorie di parte e udito i soci e/o i loro legali.
Il procedimento disciplinare è segreto.
Le sanzioni applicabili sono:
- diffida;
- ammonizione;
- censura;
- sospensione dall’attività sociale;
- radiazione.
In caso i componenti del Collegio dei Probiviri siano in disaccordo sulla responsabilità del socio o sulla sanzione da applicare, essi votano per prima la mozione contenente l’ipotesi più favorevole. Prevale l’ipotesi che ottenga almeno due voti. In caso di parità, prevale l’ipotesi più favorevole al socio se i voti validamente espressi sono due, viceversa l’ipotesi intermedia se i voti sono tre.
Le sanzioni o i lodi sono comunicati per iscritto al Segretario dell’Associazione, che, entro cinque giorni dal ricevimento, è tenuto a darne notizia, con lettera raccomandata a/r o posta elettronica certificata, all’interessato e contemporaneamente all’eventuale controparte, all’unico fine di valutare la sanzione o il lodo e, in caso di insoddisfazione, di presentare ricorso al Collegio Nazionale dei Probiviri presso la Fnsi.
Se il destinatario della sanzione o del lodo è il Segretario dell’Associazione, il Collegio dei Probiviri incarica della comunicazione il Segretario aggiunto e, a seguire, in caso di necessità, il Vice Segretario Professionali e il Vice Segretario Collaboratori.
Il Collegio dei Probiviri ha facoltà di chiedere al Consiglio Direttivo che, per motivi di interesse pubblico, le sanzioni o i lodi siano resi noti agli iscritti. Qualora la richiesta di pubblicità delle sanzioni o dei lodi non sia avanzata o non sia concessa, controparti o soci terzi a qualsiasi titolo venuti a conoscenza delle decisioni (anche in modo incidentale) hanno il dovere - a pena di procedimento disciplinare - di astenersi da ogni comunicazione in merito fino all’esito del secondo grado di giudizio.
E’ obbligo del Collegio dei Probiviri del Sigim rimettere al Collegio Nazionale dei Probiviri, perché la inoltri a un Collegio regionale terzo, il fascicolo sul quale dopo 6 mesi dalla presentazione di un ricorso, non sia stata presa alcuna decisione.
In caso di ricusazione del Collegio o di un suo componente, il Collegio dei Probiviri del Sigim ai sensi del comma 4 dell’art. 30 dello Statuto Fnsi, chiede parere al Collegio Nazionale dei Probiviri alla cui risoluzione si rimette. I termini temporali di trattazione del fascicolo in sede federale vanno sottratti dai 6 mesi previsti al comma precedente. Qualora il Collegio dei Probiviri della Fnsi dia parere favorevole alla ricusazione, il Collegio dei Probiviri del Sigim trasmette il fascicolo alla Fnsi perché sia affidato a un Collegio regionale terzo.

Art. 34
Il presente articolo regola l’applicazione delle sanzioni previste al precedente art. 33.
La diffida è applicata quando l’iscritto sia incorso in una mancanza di lieve entità.
L’ammonizione è applicata all’iscritto che abbia tenuto un comportamento scorretto e colpevole.
La censura è applicata all’iscritto che sia incorso già in una ammonizione e persista nel suo comportamento scorretto e colpevole.
Il provvedimento di sospensione non può essere superiore a sei mesi, e viene adottato nei confronti dell’iscritto che abbia commesso azioni lesive della dignità di altri iscritti o della categoria.
Il provvedimento di radiazione è adottato in casi di eccezionale gravità che rendano manifestamente incompatibile la presenza dell’interessato in seno all’Associazione.

Art. 35
L’apertura e la natura del procedimento disciplinare debbono essere comunicate all’interessato con lettera raccomandata a/r o via posta elettronica certificata dal Presidente del Collegio dei Probiviri, pena la nullità del procedimento.
Il socio sottoposto a procedimento disciplinare ha diritto a ricevere tutti gli atti in fascicolo entro sette giorni lavorativi dalla notifica di apertura del procedimento disciplinare.
Deduzioni, giustificazioni o eccezioni devono essere inoltrate al Collegio dei Probiviri a cura dell’interessato entro trenta giorni dal ricevimento della contestazione.
Tutti i provvedimenti disciplinari e i lodi vanno contestualmente accompagnati da una motivazione scritta.

Art. 36
Contro tutti i provvedimenti disciplinari e avverso i lodi e le risoluzioni è ammesso il ricorso al Collegio Nazionale dei Probiviri entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione del provvedimento.
Il socio sottoposto a sanzione disciplinare o richiedente il lodo e intenzionato a ricorrere al Collegio Nazionale dei Probiviri ha diritto a ricevere tutti gli atti in fascicolo entro sette giorni lavorativi dalla notifica della sanzione o del lodo.
Il ricorso sospende l’esecuzione dei provvedimenti disciplinari. Solo nel caso di radiazione il ricorrente rimane sospeso dall’attività sociale fino al lodo definitivo del Collegio Nazionale dei Probiviri.

Art. 37
Il Collegio dei Probiviri impronta la sua azione ai vincoli di privacy previsti dalla normativa vigente.
Nell’esercizio delle sue funzioni il Collegio dei Probiviri è coadiuvato dal personale di segreteria dell’Associazione cui si estende il vincolo di privacy e segretezza.

Art. 38
Tutte le cariche sociali sono gratuite. Su delibera del Consiglio Direttivo, i giornalisti facenti parte del direttivo medesimo non aventi diritto a permesso sindacale possono ricevere un’indennità compensativa per le giornate non lavorate per presenza alle riunioni sindacali o per assegnazione di compiti operativi effettivamente svolti.

CAPO III

GRUPPI DI SPECIALIZZAZIONE

Art. 39
Nell’intento di facilitare, migliorandolo, l’esercizio di attività giornalistiche specifiche è data facoltà ai soci di riunirsi in gruppi di specializzazione. Il Segretario o un suo delegato scelto tra i membri del Consiglio Direttivo partecipa alle riunioni degli organi dirigenti dei Gruppi di specializzazione.

Art. 40
I Gruppi di specializzazione agiscono nella disciplina sindacale dell'Associazione e della Fnsi. All’Associazione resta la competenza nella tutela degli interessi morali e materiali degli iscritti e la competenza esclusiva nelle vertenze sindacali.

Art. 41
Le norme di funzionamento dei Gruppi debbono essere trasmesse al Consiglio Direttivo dell’Associazione per ratifica ai sensi dell’art. 34 del Regolamento Fnsi e devono armonizzarsi con lo Statuto nazionale del Gruppo, con il presente Statuto e con lo Statuto e il Regolamento della Fnsi.

Art. 42
Il Consiglio Direttivo del Sigim favorisce l’attività dei Gruppi di specializzazione sia attraverso l’estensione in regime agevolato dei servizi di segreteria e di consulenza giuridico-fiscale operanti per l’Associazione, sia attraverso l’eventuale erogazione di contributi da deliberare di anno in anno in base all’andamento economico dell’Associazione.
Nel caso un Gruppo di specializzazione regionale si sciolga o, per insufficienza di iscritti, non possa validamente costituirsi, il Consiglio Direttivo del Sigim può designare un delegato di settore scelto prioritariamente tra i Consiglieri e, in caso di indisponibilità dei Consiglieri, tra i Soci in regola con il pagamento delle quote, con compiti di delegato-uditore alle attività nazionali del Gruppo.

CAPO IV

BILANCIO E PATRIMONIO SOCIALE

Art. 43
Il bilancio del Sigim, da sottoporre annualmente per l’approvazione all’Assemblea Generale degli iscritti, è composto da una situazione patrimoniale e dal rendiconto della gestione, entrambi accompagnati dagli opportuni allegati.
Il bilancio annuale dovrà rimanere a disposizione dei soci presso la sede sociale nei dieci giorni che precedono l’Assemblea Generale per la sua approvazione.
In particolare, e indipendentemente da quanto richiesto dalla normativa vigente, dal rendiconto della gestione dovranno risultare:
- le entrate ordinarie, le quote versate dai soci, i contributi delle organizzazioni della categoria;
- le entrate straordinarie;
- le spese ordinarie, le spese di affitto, le spese generali, le indennità di viaggio, le retribuzioni al personale, nonché ogni eventuale altro onere.
In caso di scioglimento dell’Associazione, qualunque ne sia la causa, il patrimonio potrà essere devoluto al fondo patrimoniale della Fnsi con vincolo di destinazione alla nuova associazione sindacale marchigiana; potrà essere altresì devoluto in beneficenza, o a fini di pubblica utilità, udito il parere di eventuali organismi di controllo, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 44
Il patrimonio sociale è costituito dalle somme disponibili, dai crediti e da ogni altra attività dell’Associazione, nonché da tutti i beni mobili o immobili di cui l’Associazione abbia la legale proprietà.
Gli avanzi di amministrazione nonché fondi, riserve o altre disponibilità devono essere destinati esclusivamente a favore dell’attività associativa.
Gli immobili che concorrono a costituire il patrimonio sociale della Associazione potranno essere venduti o in altro modo ceduti a terzi solo se tale volontà sarà deliberata dal Consiglio Direttivo del Sigim attraverso una votazione palese con raggiungimento di una maggioranza pari o superiore ai 2/3 dei Consiglieri. 

CAPO V

ELEZIONI E REFERENDUM

Art. 45
Per analogia con la Fnsi, gli organi sociali del Sigim assumono durata quadriennale con adeguamento immediato. Ogni successivo aggiornamento in materia dello Statuto e del Regolamento della Fnsi sarà automaticamente recepito.
Tutte le cariche sociali sono elettive. Il diritto all’elettorato attivo e passivo decorre dal 181° giorno d’iscrizione all'Associazione purché il socio abbia pagato l'annualità in corso. Ogni modifica in materia del Regolamento o dello Statuto Fnsi sarà automaticamente recepita.

Art. 46
Il Consiglio Direttivo fissa la data delle nuove elezioni per il rinnovo delle cariche sociali, convoca l’Assemblea Generale per la discussione sindacale e designa la Commissione elettorale almeno 45 giorni prima dello svolgimento delle elezioni.
Il voto è segreto e la Commissione elettorale deve garantire al procedimento elettorale il massimo grado di neutralità e trasparenza.
Le elezioni debbono essere convocate con una tolleranza massima di 90 giorni e tenersi entro i successivi 30 entro la fine del mandato e si debbono tenere nell’arco di almeno due giorni, uno dei quali domenica.
Il seggio centrale deve restare aperto per almeno due giorni e per almeno complessive otto ore al giorno.
Seggi territoriali possono essere costituiti in almeno una sede per Provincia o sezione territoriale di cui al precedente art. 2 con modalità di apertura e chiusura tali da garantire la più ampia partecipazione.
Il voto del socio va espresso nel seggio della provincia di residenza.
I soci che intendano esprimere il voto in un seggio diverso da quello costituito nella provincia di residenza devono comunicarlo alla Commissione elettorale almeno il giorno prima della data fissata per le votazioni.
In casi eccezionali, il collega che intenda esprimere il proprio voto al di fuori della provincia di residenza potrà presentarsi a qualsiasi altro seggio e votare, previa contestuale comunicazione telefonica, da riportare a verbale, tra scrutatore e Commissione elettorale.
Il deposito delle liste deve avvenire almeno 30 giorni prima dell’apertura dei seggi.
Qualora a 30 giorni dall’apertura dei seggi sia stata presentata una sola lista Professionali e/o una sola lista Collaboratori, a tutela della più ampia dialettica associativa il termine per la presentazione di eventuali liste concorrenti è prorogato di ulteriori sette giorni.
Qualora a 30 giorni dall’apertura dei seggi non sia invece stata presentata alcuna lista Professionali e/o alcuna lista Collaboratori, la Commissione elettorale ne dà notizia ai soci che possono candidarsi a titolo individuale - nella rispettiva categoria - entro i successivi sette giorni.
Su proposta del Consiglio Direttivo, l’Assemblea Generale può decidere che il voto elettorale o referendario sia espresso anche o esclusivamente mediante voto elettronico, affidato a soggetto esterno che ne certifichi la segretezza, con modalità di apertura del seggio tale da garantire la massima partecipazione al voto secondo le previsioni di cui ai precedenti commi.

Art. 47
La Commissione elettorale, composta di tre soci, due Professionali e un Collaboratore, ha il compito di provvedere a tutte le operazioni preparatorie e a quelle inerenti le votazioni e lo scrutinio.
La Commissione, che subito dopo la sua designazione elegge al proprio interno il Presidente, opera con le seguenti modalità:
- a pena di nullità di sottoscrizione lista, presentazione lista, candidatura a cariche, partecipazione al voto, dispone con proprio avviso le modalità di identificazione di sottoscrittori lista, presentatori lista, candidati in lista, elettori ai seggi;
- controlla gli elenchi dei soci elettori e eleggibili, sulla base della documentazione fornita dal Consiglio Direttivo, e comunica al corpo elettorale:
a) il numero necessario delle firme per la presentazione delle liste scomputando dal totale dei singoli elenchi Professionali e Collaboratori i soci iscritti da meno di 181 giorni rispetto al primo giorno delle elezioni, e i soci morosi;
b) il numero degli aventi diritto al voto in regola con il pagamento delle quote;
c) il numero dei soci morosi aventi diritto al voto in caso di regolarizzazione della quota;
- pubblica i fac-simile dei moduli per sottoscrizione lista, presentazione lista, accettazione candidatura;
- raccoglie le liste dei candidati presentate nei termini stabiliti dal presente Statuto e ne verifica la regolarità entro 48 ore;
- decide sulle liste che abbiano nomi simili e, nel caso, invita la lista non ammessa a presentarsi con altro nome entro 48 ore;
- costituisce i seggi elettorali scegliendo tra i soci due o tre componenti per seggio (uno dei quali è nominato responsabile);
- provvede allo scrutinio, che avviene nella sede dell’Associazione dopo aver raggruppato in un’unica urna le schede dei seggi;
- organizza e controlla, se adottato dall’Assemblea Generale su proposta del Consiglio Direttivo, l’intero procedimento del voto elettronico;
- proclama gli eletti;
- gestisce il voto referendario con le modalità deliberate dal Consiglio Direttivo.
Eventuali controversie inerenti le decisioni della Commissione elettorale, prima e dopo il voto, sono risolte in via definitiva – previo esplicito ricorso – da un Collegio arbitrale di tre membri designati, su richiesta dell’Ars, dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati della Provincia di Ancona. Il Collegio arbitrale dovrà pronunciarsi entro cinque giorni dal ricevimento del ricorso con decisione inappellabile.
Il ricorso al Collegio arbitrale andrà presentato entro quattro giorni dalle singole decisioni assunte dalla Commissione elettorale.

Art. 48
Per l’elezione del Consiglio Direttivo si procede con il sistema proporzionale con scrutinio di lista.
Le liste dei Professionali possono contenere sino a 9 nomi.
Le liste dei Collaboratori possono contenere sino a 4 nomi.
Ogni lista deve essere sottoscritta, per la presentazione, da non meno del 10% dei soci aventi diritto al voto se gli aventi diritto al voto sono fino a 50, da non meno del 5% dei soci se gli aventi diritto al voto sono da 51 a 500, da non meno di 50 soci più l’1% degli aventi diritto al voto se il loro numero è superiore a 500.
Ogni lista deve essere presentata da un socio firmatario della stessa categoria, non candidato, che sarà l’unico abilitato a presentare ricorsi inerenti la presentazione delle liste alla Commissione arbitrale e al quale ne sarà comunicato l’esito.
Ogni candidato deve sottoscrivere, per accettazione, la sua candidatura.
Nessuno può accettare candidature in più liste, pena la decadenza da ogni candidatura.
Non è consentita, pena l’annullamento della stessa, la firma di presentazione per più di una lista.
Nessun candidato, pena la decadenza della candidatura, può firmare liste di presentazione di candidati.
La votazione avviene per categorie: i Professionali votano per i Professionali; i Collaboratori votano per i Collaboratori.
Ogni elettore vota la lista prescelta e può esprimere, esclusivamente al suo interno, un numero di preferenze non superiore a cinque per i Professionali e a una per i Collaboratori.
Il voto di preferenza costituisce voto di lista.
L’attribuzione di un numero di preferenze superiori al consentito comporta l’annullamento della scheda.
L’assegnazione dei seggi a ciascuna lista avviene in proporzione ai voti ottenuti e secondo il quoziente calcolato per difetto dividendo il numero dei voti validi per quello dei posti da provvedere; i posti non attribuiti con quoziente pieno sono assegnati secondo la graduatoria dei maggiori resti. In caso il maggior resto sia uguale, il seggio è attribuito alla lista il cui miglior candidato abbia ottenuto più preferenze personali e, in caso di ulteriore parità, alla lista il cui miglior candidato prevalga ai sensi dell'ultimo comma del presente articolo. Qualora a una lista dovessero essere attribuiti seggi in numero maggiore dei candidati presentati, gli stessi saranno proporzionalmente attribuiti alle altre liste secondo la graduatoria dei maggiori resti.
Per ciascuna lista vengono eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di preferenze.
Nel caso di candidature individuali l’elezione avviene a maggioranza semplice al primo scrutinio.
Vengono eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di preferenze.
In caso di parità tra candidati prevalgono nell’ordine l’anzianità d’iscrizione all’Associazione, l’anzianità d’iscrizione all’Ordine dei giornalisti, e, infine, la minore anzianità anagrafica.

Art. 49
L’elezione dei componenti i Collegi dei Revisori dei Conti e dei Probiviri avviene su un'unica scheda, a maggioranza semplice, con votazioni separate per categoria.
Ciascun socio Professionale indica sulla scheda il nominativo di un socio Professionale, scelto dall’elenco dei soci eleggibili predisposto dal Consiglio Direttivo e verificato dalla Commissione elettorale.
Ciascun socio Collaboratore indica sulla scheda il nominativo di un Collaboratore, scelto dall’elenco dei soci eleggibili predisposto dal Consiglio Direttivo e verificato dalla Commissione elettorale.
Vengono eletti i soci che hanno riportato il maggior numero di voti.
In caso di parità, valgono le norme sulle priorità di cui all’ultimo comma dell’art. 48.
In caso di perdita dei requisiti di socio o di dimissioni dall’incarico di uno o più componenti del Collegio dei Revisori dei Conti o del Collegio dei Probiviri, su delibera del Consiglio Direttivo, nella prima seduta utile, il componente mancante è sostituito dal primo dei non eletti più votato (purché compatibile) o a seguire dal non eletto successivo fino all’avvenuta surroga.
In caso non esista candidato al subentro, il Segretario è tenuto a convocare l’Assemblea Generale straordinaria dei soci per la surroga secondo le previsioni di cui al terzo comma dell'art.10 del presente Statuto, con contestuale votazione in sede unica.

Art. 50
L’elezione o la designazione di delegazioni e rappresentanze dell’Associazione in organi, commissioni, consulte nazionali e federali e ai congressi nazionali avviene secondo le norme stabilite dalla Fnsi.

Art. 51
Non è ammesso il voto per delega o per corrispondenza cartacea. Il voto per corrispondenza cartacea è ammesso in caso di consultazione referendaria.

Art. 52

Il Consiglio Direttivo può sottoporre a referendum l’approvazione di iniziative e proposte di particolare importanza.
Il referendum può essere indetto anche su richiesta di almeno un quinto dei soci.
Le operazioni di voto per il referendum si svolgono con le modalità previste dagli art. 45-46-47.
Il referendum è valido se vi partecipa almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto, e il suo esito è vincolante per gli organi dell’Associazione.

CAPO VI

MODIFICHE ALLO STATUTO-SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 53
Per la modifica dello Statuto e per l’eventuale scioglimento dell’Associazione con conseguente destinazione del patrimonio sociale è obbligatorio il Referendum. Le proposte di modifica possono essere presentate dal Consiglio Direttivo autonomamente o su richiesta di un quinto dei soci, e devono essere inviate a ciascun iscritto almeno quindici giorni prima della data stabilita per il Referendum.

NORME GENERALI

Art. 54
Solo per le singole materie non regolate in alcun modo dal presente Statuto, fatti salvi i poteri dell'Assemblea Generale, si applicano le norme contenute nello Statuto e nel Regolamento della Fnsi.

Il presente testo è stato approvato per via referendaria ed entra in vigore immediatamente.

Ancona, 16 novembre 2020