Contributi emittenza locale: infondate le questioni di illegittimità

* La Corte Costituzionale – relatore Giovanni Pitruzzella – con sentenza n. 44/2025 depositata il 15 aprile 2025, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Consiglio di Stato relativamente alle norme con le quali è stato legificato il DPR n. 146 del 2017. In tal modo, è stata pertanto dichiarata la legittimità della legificazione del DPR 146/2017 (regolamento concernente i contributi statali annuali a favore delle tv e delle radio locali) operata dall’art 4-bis del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative), convertito, con modificazioni, nella legge 21 settembre 2018, n. 108, e dell’art. 13, comma 1-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145 (Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili), convertito, con modificazioni, nella legge 15 dicembre 2023, n. 191.
In particolare, il dispositivo della sentenza ha il seguente tenore letterale:
“LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 4-bis del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative), convertito, con modificazioni, nella legge 21 settembre 2018, n. 108, e dell’art. 13, comma 1-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145 (Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili), convertito, con modificazioni, nella legge 15 dicembre 2023, n. 191, sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 21, 24, 41, 77, 103, 111, commi primo e secondo, 113 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione agli artt. 6, 10 e 14 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, dal Consiglio di Stato, sezione sesta, con le ordinanze indicate in epigrafe.”
*dal sito di Aeranti-Corallo