Documento Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale su lavoro e previdenza dei giornalisti
Il Governo promuoverà l’adozione di iniziative anche da parte dell’INPGI volte all’armonizzazione del regime previdenziale dei collaboratori coordinati e continuativi iscritti all’albo dei giornalisti con quello dei collaboratori iscritti alla gestione separata INPS di cui alla l. 335 / 1995 art. 2 comma 26.
Tale armonizzazione riguarderà anche i trattamenti di malattia e di maternità.
Un primo ordine di misure sarà relativo all’adeguamento dei contributi. A tal fine il Governo ritiene idoneo un aumento graduale delle aliquote contributive secondo il meccanismo seguente:
- dal 1 gennaio 2008 aliquote non inferiori al 60% delle aliquote applicate ai lavoratori iscritti alla gestione separata INPS di cui alla l. 335 / 1995 art. 2 comma 26;
- dal 1 gennaio 2009 aliquote non inferiori al 75% delle aliquote dei collaboratori iscritti alla gestione separata INPS di cui alla l. 335 / 1995 art. 2 comma 26;
- dal 1 gennaio 2010 aliquote non inferiori al 90% delle aliquote dei collaboratori iscritti alla gestione separata INPS di cui alla l. 335 / 1995 art. 2 comma 26;
- dal 1 gennaio 2011 aliquote non inferiori alle aliquote dei collaboratori iscritti alla gestione separata INPS di cui alla l. 335 / 1995 art. 2 comma 26.
Il Governo adotterà le misure per assimilare la disciplina contributiva del lavoro occasionale giornalistico a quella del regime generale di contribuzione INPS, con particolare riferimento all’assoggettamento a contribuzione della sola quota di compensi che supera complessivamente l’ammontare di 5000 euro nell’anno solare.
La quota eccedente i 5000 euro annui sarà assoggettata alle aliquote contributive previste per i collaboratori continuati e continuativi. Per quanto riguarda l’attività libero-professionale di tipo giornalistico il Governo si riserva di intervenire nell’ambito di una revisione della normativa generale relativa alle attività libero-professionali. Il Governo adotterà le misure idonee a promuovere la trasformazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa mediante la stipula di contratti di lavoro subordinato di durata non inferiore a ventiquattro mesi.
A tal fine, in analogia a quanto previsto dall’art. 1 comma 1202 e seguenti della L. n. 296 del 2006 i committenti datori di lavoro potranno stipulare accordi sindacali a seguito dei quali i .lavoratori interessati alla trasformazione potranno sottoscrivere atti di conciliazione individuale conformi alla disciplina di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile.
L’INPGI potrà prevedere incentivi specifici per favorire la trasformazione fin dall’inizio in rapporti di lavoro a tempo indeterminato. La validità degli atti di conciliazione di cui sopra sarà condizionata all'adempimento dell'obbligo, per il solo datore di lavoro, del versamento alla gestione separata dell’INPGI, a titolo di contributo straordinario integrativo finalizzato al miglioramento del trattamento previdenziale, di una somma pari alla metà della quota di contribuzione a carico dei committenti per i periodi di vigenza dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa per ciascun lavoratore interessato alla trasformazione del rapporto di lavoro.
Ferma restando l’assenza di oneri a carico dell’INPGI, nell’ambito del complessivo progetto di riforma dell’editoria predisposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri gli esoneri contributivi di cui all’art. 1 comma 766 della legge n.296 del 2006 e all’art.1 commi 361 e 362 della legge n.266 del 2005, verranno concessi anche alle aziende editrici per i giornalisti dipendenti.
Roma, 20 settembre 2007